Manifesto di Harambee - Movimento per i Beni Comuni - Ariano Irpino

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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Harambee - Movimento per i Beni Comuni"
 
ART. 1) DENOMINAZIONE
È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Harambee - Movimento per i Beni Comuni", di seguito indicata "Harambee" o "Movimento".
Il Movimento, senza scopo di lucro, apartitico e laico, persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Il Movimento si occupa di politica in quanto si interessa alle cose comuni e pubbliche. Ha una precisa identità politica: essa è esclusivamente quella che ogni associato da sé riesce a riconoscere per conto proprio sulla base delle azioni concrete e delle scelte che il Movimento democraticamente intraprende e adotta. Il Movimento può appoggiare, sostenere e interagire con tutte le formazioni politiche, sociali, istituzionali e private che condividono uno o tutti i suoi scopi e obiettivi. Il Movimento è disciplinato dal presente Statuto, di qui in avanti denominato "Manifesto", e si ispira ai principi della L. 383/2000. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna del Movimento sono disciplinati da uno o più Regolamenti, deliberati dall'Assemblea degli Attivisti.
 
ART. 2) SEDE
Il Movimento ha sede in Ariano Irpino (AV), in Piazza Mazzini, n. 3, c/o Associazione Vita. La sede del Movimento potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Avellino, senza dover ricorrere alla modificazione dello Manifesto. Il Movimento è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritto. Il Movimento ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
 
ART. 3) SCOPI E FINALITÀ
Il Movimento si occupa della individuazione, della promozione, della valorizzazione e della tutela dei Beni Comuni, intesi come qualunque cosa materiale o astratta che il Movimento individua come patrimonio sociale comune a tutte le persone di un dato territorio o ambito. Se necessario il Movimento difende, tutela e promuove i Beni Comuni con un Harambee; esso, come nella bantu Swahili, consiste in uno sforzo collettivo per il raggiungimento di un obiettivo comune. Un Harambee può avvalersi di qualunque mezzo o iniziativa per tutelare i Beni Comuni, esclusa tassativamente qualsiasi azione mirata direttamente a ledere l'incolumità di qualsiasi essere vivente.
Il Movimento riconosce come valori fondanti:
- la mutualità, come elemento distintivo e caratterizzante delle comunità di ogni ordine e grado;
- la solidarietà, come mezzo che qualifica al meglio gli esseri umani;
- la democrazia partecipativa, come metodo per adottare o ratificare decisioni e azioni;
- l'antirazzismo, l'antiomofobia, l'antisessismo e l'antinazi-fascismo;
- la ratio e lo spirito della Costituzione italiana come la conosciamo oggi.
 
ART. 4) ATTIVITÀ
Il Movimento predilige le nuove tecnologie basate su Internet per la comunicazione sociale, in quanto valide, accessibili e certificabili.
Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, il Movimento può svolgere le seguenti attività:
- attivismo politico;
- comunicazione sociale;
- attività socio-culturali e ludico-ricreative.
Inoltre il Movimento, mediante specifiche deliberazioni, può:
- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- svolgere qualsiasi altra attività necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività il Movimento si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
 
ART. 5) ATTIVISTI
Al Movimento possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che si riconoscano nei principi e negli scopi del Movimento e che ne condividano il Manifesto. Gli associati del Movimento Harambee sono denominati "attivisti". Il numero degli attivisti è illimitato. Possono essere attivisti del Movimento le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica, religiosa, di orientamento o di identità sessuale al momento della richiesta di adesione da parte di nuovi attivisti, né tra gli attivisti del Movimento stesso. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli attivisti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Movimento. Il Movimento conferisce delega, mandato o rappresentanza esclusivamente ai suoi attivisti; l'Assemblea stabilisce di volta in volta le quote-parte da destinare alle casse del Movimento derivanti da qualunque incarico di cui sopra. Gli attivisti hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dal Movimento, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Manifesto e dagli eventuali regolamenti del Movimento;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche al Manifesto;
- di recedere dalla qualifica di attivista in qualunque momento con le modalità di seguito indicate.
Gli attivisti sono tenuti:
- all'osservanza del Manifesto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L'iscrizione al Libro degli Attivisti avviene contestualmente alla presentazione di una richiesta scritta, sottoscritta alla presenza del Presidente, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Manifesto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del Movimento. Tutti gli aderenti, all'atto dell'iscrizione, autorizzano il Movimento e gli organi sociali al trattamento anche tramite terzi dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003. All'atto dell'iscrizione il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di attivista, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La qualifica di attivista si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso da parte degli attivisti può essere comunicato in qualunque momento all'Assemblea, la quale provvederà immediatamente alla cancellazione dal Libro degli Attivisti. L'esclusione di un attivista viene deliberata dall'Assemblea degli Attivisti, su proposta di almeno un attivista, con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, nei confronti dell'attivista:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Manifesto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Movimento;
b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea degli Attivisti;
c) che svolga attività contrarie agli interessi e ai principi del Movimento;
d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al Movimento.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli Attivisti. L'attivista cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti del Movimento, degli attivisti, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di attivista del Movimento. La perdita della qualifica di attivista comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Movimento sia all'esterno per delega, mandato o rappresentanza. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un attivista, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Movimento.
 
ART. 6) QUOTE ASSOCIATIVE
Gli attivisti, limitatamente alla prima adesione, devono corrispondere, entro il termine del mese di adesione la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea. Nel caso di rinnovo il termine di corresponsione è fissato per il mese di gennaio. L'adesione al Movimento non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all'art. 9 del Manifesto.
 
ART. 7) ORGANI DEL MOVIMENTO
Sono organi del Movimento l'Assemblea degli Attivisti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere.
 
ART. 8) ASSEMBLEA DEGLI ATTIVISTI
L'Assemblea degli Attivisti è il massimo organo del Movimento, di cui regola l'attività; è composta da tutti gli attivisti ed è retta dal principio del voto singolo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un suo delegato. In caso di necessità l'Assemblea elegge un Segretario. La convocazione è effettuata dal Presidente e va pubblicata sulla homepage del sito ufficiale del Movimento con almeno 1 (uno) giorno solare di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale può avere luogo dopo la prima nello stesso giorno. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli attivisti anche assenti o dissenzienti. Il metodo previsto per le votazioni è il voto palese, tranne che per le deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando anche un solo attivista faccia richiesta del voto segreto. L'Assemblea può essere ordinaria, straordinaria o modificativa. È ordinaria quella convocata con cadenza periodica definita dagli attivisti. È straordinaria quella convocata al di fuori della cadenza periodica. Qualora un'assemblea ordinaria o straordinaria contempli nell'ordine del giorno la modifica del Manifesto e/o lo scioglimento del Movimento, tale assemblea è definita modificativa ed è regolata dal successivo art. 10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 
ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli attivisti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli attivisti intervenuti, a partire da un minimo di 3 (tre) attivisti. Nei casi di sfiducia ed elezione del Presidente, in deroga a quanto appena stabilito, l'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli attivisti, calcolato alla data della pubblicazione della convocazione dell'adunanza; in tali casi le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno di 3/4 (tre quarti) degli attivisti presenti. L'adunanza è aperta al pubblico. Hanno facoltà di intervenire ed esporre proposte e iniziative tutti coloro, anche non attivisti, che condividano i principi e le finalità del Movimento. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli attivisti presenti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L'Assemblea:
- redige e approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge il Presidente;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli attivisti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per gli attivisti, qualora svolgano funzioni di interesse generale per il Movimento; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni del Movimento.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate, accessibili e certificate legalmente a cura del Presidente o suo delegato.
 
ART. 10) ASSEMBLEA MODIFICATIVA
L'Assemblea modificativa è convocata dal Presidente con almeno 15 (quindici) giorni legali di anticipo, previa deliberazione assembleare votata da almeno i 2/3 (due terzi) degli attivisti presenti. Contestualmente alla convocazione deve essere diramato l'ordine del giorno. L'Assemblea modificativa è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli attivisti e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli attivisti. Il numero degli attivisti viene calcolato alla data della pubblicazione della convocazione dell'adunanza, cioè 15 (quindici) giorni legali prima. L'Assemblea modificativa:
- approva eventuali modifiche al Manifesto con il voto favorevole di almeno di 3/4 (tre quarti) degli attivisti presenti;
- scioglie il Movimento e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli attivisti presenti.
 
ART. 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti gli attivisti:
- che sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in corso;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di esclusione nei loro confronti.
 
ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 300 (trecento) consiglieri, che durano in carica 1 (uno) anno sociale e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. Se lo ritiene necessario, il Consiglio Direttivo può ampliare o integrare il proprio numero estendendo la partecipazione ad altri attivisti per cooptazione con votazione al suo interno a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività del Movimento ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Movimento, fatti salvi quelli che la legge e il presente Manifesto attribuiscono al Presidente. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Movimento, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da suo delegato. In caso di necessità il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza assoluta, un Segretario. Modalità di convocazione delle adunanze, modalità e validità delle deliberazioni e validità dei verbali delle adunanze coincidono con quelle previste per l'Assemblea degli Attivisti.
 
ART. 13) PRESIDENTE
Il Presidente, di seguito indicato come Portavoce, è eletto dall'Assemblea, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Il Portavoce ha la rappresentanza legale del Movimento; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; sovrintende e supervisiona tutte le attività del Movimento e ne è il portavoce ufficiale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Attivisti; coordina d'intesa con l'Assemblea le iniziative distribuendo compiti, ruoli, mansioni e deleghe, permanenti o contestuali. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad un suo delegato.
Il Portavoce, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima adunanza utile.
 
ART. 14) TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese del Movimento, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio del Movimento; cura la tenuta del Libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Assemblea.
 
ART. 15) LIBRI SOCIALI
I libri sociali tenuti dal Movimento sono il Libro degli Attivisti, il Libro dei verbali dell'Assemblea, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il Libro cassa.
 
ART. 16) GRUPPI DI LAVORO E COMITATI TECNICI
Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea, gli attivisti hanno facoltà di istituire gruppi di lavoro o comitati tecnici per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e/o progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che il Movimento intende promuovere. L'Assemblea stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento generali e nomina all'interno del gruppo o comitato il/i coordinatore/i, che risponde del suo operato all'Assemblea degli attivisti e al Portavoce.
 
ART. 17) PATRIMONIO E ENTRATE
Il Movimento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi del Movimento;
- erogazioni liberali di attivisti e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali del Movimento;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, ad esempio, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dal Movimento.
I contributi degli attivisti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Il patrimonio del Movimento è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti al Movimento a qualsiasi titolo. Il patrimonio del Movimento sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dal Manifesto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. È fatto divieto di dividere tra gli attivisti, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività del Movimento. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
 
ART. 18) BILANCIO
L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio l'Assemblea redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li approva. Detti documenti devono essere resi accessibili e consultabili entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'adunanza di approvazione del bilancio per poter esser consultati da ogni attivista. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli attivisti hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Come previsto dall'art. 9, l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 
ART. 19) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento del Movimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del Movimento, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
ART. 20) NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Manifesto valgono le norme del codice civile e della L. 383/2000.

per accedere al manifesto fondativo di Harambee, ossia quello in vigore dal 21 giugno 2011 al 21 giugno 2012 clicca qui
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